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Regime sanzionatorio dei tributi locali

Sulla base delle modifiche apportate dai DD.Lgs. 471/1997, 472/1997 e 473/1997 il nuovo regime sanzionatorio dei tributi locali è così disciplinato:

omessa denuncia: dal 100 al 200% del tributo dovuto (minimo euro 51);
infedele denuncia: dal 50 al 100% del maggiore tributo dovuto;
errori formali – mancata esibizione di documenti: da euro 51 a euro 258;
adesione del contribuente: le sanzioni per omessa o infedele denuncia sono ridotte ad un quarto;
interessi: si applicano solo sul tributo e addizionali, non sulle sanzioni.
Occorre poi considerare le successive modifiche legislative, ad esempio in materia di adesione del contribuente (D.L. 201/2011: sanzioni ridotte ad un terzo anziché ad un quarto) o di interessi (la Finanziaria 2007 demanda ai comuni il compito di individuare la misura nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto agli interessi legali). È stata poi introdotta una disciplina sanzionatoria ad hoc per il nuovo tributo Res (art. 14, commi da 39 a 43, D.L. 201/2011).

Lo scenario attuale dei principali tributi locali risulta evidenziato nella seguente tabella:

Tipologia di violazione

Ici (art. 14, D.Lgs. 504/1992)

Icp – Affissioni e Tosap (art. 23 e 53, D.Lgs. 507/1993)

Tarsu (art. 76, D.Lgs. 507/1993)

Tares (art. 14, D.L. 201/2011)

Iuc (Imu, Tari, Tasi) (co. 695-700, L. 147/2013)

Nuova Imu (co. 738-783, L. 160/2019)

1.

Omessa dichiarazione

Dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51

Dal 100 al 200% del tributo o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51

Dal 100 al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di euro 51

Dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50

Dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50

2.

Infedele dichiarazione

Dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta

Dal 50 al 100% del maggiore tributo o diritto dovuti

Dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta

Dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di euro 50

Dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di euro 50

3.

Mancata esibizione documenti

Mancata risposta a questionario

Sanzione da 51 a 258 euro per mancata esibizione documenti o questionari entro 60 giorni

Sanzione da 51 a 258 euro per mancata esibizione documenti o questionari entro 60 giorni

Sanzione da 100 a 500 euro in caso di mancata risposta al questionario entro 60 giorni

Sanzione da 100 a 500 euro in caso di mancata risposta al questionario entro 60 giorni

4.

Adesione

Sanzioni 1 e 2 ridotte a un terzo se entro 60 giorni interviene adesione con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione

Sanzioni 1 e 2 ridotte a un terzo se entro 60 giorni interviene adesione con il pagamento del tributo o del diritto, se dovuti, e della sanzione

Sanzioni 1 e 2 ridotte a un terzo se entro 60 giorni interviene adesione all’avviso di accertamento

Sanzioni 1 e 2 ridotte a un terzo se entro 60 giorni interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

Sanzioni 1, 2 e 3 ridotte a un terzo se entro 60 giorni interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

Da evidenziare che gli errori formali non sono più punibili, ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997 (disposizione introdotta dal D.Lgs. 32/2001): «non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo».

Inoltre la disciplina sanzionatoria del tributo Tares presenta alcune differenze: il comma 40 dell’art. 14, D.L. 201/2011, in caso di omessa dichiarazione, utilizza la formulazione dal 100 al 200% del «tributo non versato» anziché della tassa «dovuta» (con un minimo di 50 euro anziché 51 euro); inoltre le sanzioni per mancata risposta al questionario vengono aumentate da 100 a 500 euro (rispetto a 51-258 euro) e viene eliminato il riferimento alla mancata esibizione di documenti, posto che il Comune non può richiedere ai contribuenti documenti che è in grado di recuperare diversamente. Si segnala, altresì, che il termine «adesione» viene sostituito con «acquiescenza»: si dovrebbe trattare di una differenza più terminologica che sostanziale.

La disciplina sanzionatoria della Iuc (imposta unica comunale) è quasi identica a quella della Tares. Le variabili sono sostanzialmente due: 1) la previsione dell’acquiescenza anche per le sanzioni relative alla mancata presentazione del questionario (co. 699, L. 147/2013); 2) la possibilità per il comune di deliberare circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale (co. 700, L. 147/2013).

Il nuovo regime sanzionatorio della Iuc introdotto dalla L. 147/2013 (co. da 695 a 700) si applica sicuramente alla Tari e alla Tasi mentre qualche dubbio sussiste in ordine all’applicabilità all’IMU. Peraltro la stessa questione si pone in ordine al funzionario responsabile Iuc, al quale il co. 692 attribuisce la rappresentanza in giudizio (invece non prevista dalla disciplina Ici).

Tesi negativa La tesi negativa valorizza il co. 703 della Legge di stabilità 2014: l’istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu. Si sostiene quindi che in caso di norme difformi rispetto alla disciplina della Iuc, prevale la disciplina speciale dell’Imu (art. 13, D.L. 201/2011). A favore di tale tesi sembra propende il Mef, come si evince dalla nota del 15/4/2014 che continua a richiamare il D.Lgs. 504/1992 in ordine al funzionario responsabile Imu.

Tesi positiva La tesi positiva (condivisibile) valorizza invece il co. 639 della legge di stabilità 2014: la Iuc si compone dell’imposta municipale propria (Imu), (…) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), (…), e nella tassa sui rifiuti (Tari), (…).

Il comma 692 e seguenti sono riferiti alla Iuc e quindi anche all’Imu, come si evince dal riferimento espresso contenuto nel comma 695 (omesso versamento della Iuc) e in particolare al comma 701 che rinvia alla legge n. 296/2006 «per tutto quanto non previsto dalle disposizioni precedenti concernenti la Iuc».

Il comma 703 contiene un rinvio «dinamico» alla disciplina dell’Imu, rivisitata dalla legge di stabilità 2014, quindi il contrasto è risolvibile ritenendo che il co. 703 sia riferito alla disciplina Imu compatibile con la legge di stabilità, per cui il pacchetto di commi 692-702 prevale sulle norme precedenti in virtù del criterio cronologico. Soluzione dettata anche da esigenze di unificazione delle regole procedurali della Iuc in tutte le sue componenti: Tari, Tasi e Imu. D’altronde una conclusione contraria svuoterebbe di contenuto la disposizione istitutiva della Iuc, cioè il co. 639, L. 147/2013.

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