Regime di franchia IVA, il modello di comunicazione trimestrale
Il Titolo V-ter del Dpr 633/1972 disciplina il regime di franchigia transnazionale ai fini Iva, introdotto nel nostro ordinamento dal Dlgs 180 del 13 novembre 2024, e che prevede anche l’invio di una Comunicazione trimestrale utilizzando il modello approvato con il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 28 marzo 2025.
Il regime di franchigia
A chi si rivolge
Tutte le imprese
Tutti i professionisti
Il decreto legislativo 180 del 13 novembre 2024 disciplina il regime di franchigia transnazionale ai fini Iva, che trova le norme di riferimento all’interno del Titolo V-ter del Dpr 633/1972, che recepiscono le disposizioni della direttiva (UE) 2020/285 che ha modificato la Direttiva 2006/112/CE. Mentre con provvedimento del 30 dicembre 2024, sono state individuate le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all’agenzia delle Entrate nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni (si veda Circolare 24 Fisco del 4 marzo 2025), con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 marzo 2025, protocollo 1555649, è stato approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia di cui all’articolo 70-unvicies del Dpr 633/1972, e le relative istruzioni.
Il citato Titolo V-ter del Dpr 633/1972 disciplina il regime di franchigia che può essere applicato nello Stato italiano da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea (sezione II) e quello che può essere applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti nel territorio dello Stato (Sezione III).
Il regime di franchigia è un regime che può essere adottato dai soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea che risultano avere un volume d’affari, da intendersi come il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’Iva, effettuato nel territorio dell’Unione europea nel corso di un anno civile, non superiore a determinate soglie. Optando per il regime in commento, tali soggetti non esercitano la rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta.
Per quanto riguarda il volume di affari annuo, che può fare riferimento a quello europeo o a quello dello Stato membro, viene stabilito che per la sua determinazione non sono prese in considerazione:
- le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali e
- le operazioni esenti di cui all’articolo 10 del Dpr 633/1972, a esclusione di quelle che riguardano le operazioni finanziarie e di investimento e di cui ai numeri da 1 a 4, 9, a meno che non abbiano carattere accessorio, e quelle di cui al numero 11, e di quelle che riguardano operazioni immobiliari, di cui ai numeri 8 e 8-bis, sempre dell’articolo 10.
Mentre dal punto di vista soggettivo per soggetto stabilito si deve intendere il soggetto passivo d’imposta che ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro dell’Unione europea, non avendo rilevanza, ai fini della norma in commento, le eventuali stabili organizzazioni, il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia nel territorio dello Stato deve applicare tale regime a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento, intendendo per tale il numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell’applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.
Il soggetto passivo che viene ammesso al regime di franchigia è esonerato nel territorio dello Stato da tutti gli adempimenti Iva a eccezione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
La Comunicazione trimestrale
A chi si rivolge
Tutte le imprese
Tutti i professionisti
L’articolo 70-unvicies del Dpr 633/1972 stabilisce che, per avvalersi del regime di franchigia negli Stati di esenzione in cui è ammesso, il soggetto deve comunicare all’agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:
- il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;
- il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate.
Il soggetto non stabilito, ove non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, deve identificarsi nel territorio dello Stato italiano e presentare la dichiarazione ai fini Iva.
Con il citato provvedimento del 28 marzo 2025 è stato, dunque, approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia e le relative istruzioni, che è composto:
- dal frontespizio, che contiene anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, e
- dal quadro A, dove vanno indicate le operazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato e negli altri Stati membri dell’Unione europea, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.
Come detto, la Comunicazione deve essere presentata all’agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica e anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile:
- direttamente da soggetto passivo d’imposta ovvero
- attraverso un intermediario di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 322/1998 che deve rilasciare al contribuente una copia della Comunicazione trasmessa e della ricevuta rilasciata dall’agenzia delle Entrate.
In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dal superamento, al fine di comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data.
Nel caso in cui la Comunicazione dovesse essere presentata con un ritardo superiore a trenta giorni oppure nel caso di due Comunicazioni presentate in ritardo consecutivamente, l’agenzia delle Entrate deve darne tempestiva comunicazione agli Stati membri in cui il soggetto passivo è stato ammesso ad applicare il regime di franchigia in commento, i quali possono sospendere temporaneamente le semplificazioni Iva connesse al regime stesso.
Nel caso in cui il soggetto passivo dovesse rilevare errori od omissioni all’interno di una Comunicazione che è stata già trasmessa oppure nel caso in cui vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un trimestre civile, è possibile ripresentare la Comunicazione originaria entro tre anni dal termine ordinario, tenendo conto che in presenza di più Comunicazioni presentate per il medesimo periodo, l’ultima sostituisce tutte le precedenti. Non è, invece, consentito inviare una Comunicazione correttiva per modificare la Comunicazione finale presentata a seguito del superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea.
Si ricorda che…
– Il regime transfrontaliero di franchigia esonera da ogni adempimento Iva a parte la certificazione dei corrispettivi.
– Il regime di franchigia nel territorio dello Stato può essere applicato a partire dalla data in cui il richiedente ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento.
I punti salienti
La normativa
Il decreto legislativo 180 del 13 novembre 2024 disciplina il regime di franchigia transnazionale ai fini Iva, che trova le norme di riferimento all’interno del Titolo V-ter del Dpr 633/1972, che recepiscono le disposizioni della direttiva (UE) 2020/285 che ha modificato la Direttiva 2006/112/CE.
I provvedimenti
Mentre con provvedimento del 30 dicembre 2024 sono state individuate le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all’agenzia delle Entrate nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni (si veda Circolare 24 Fisco del 4 marzo 2025), con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 marzo 2025, protocollo 1555649, è stato approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia di cui all’articolo 70-unvicies del Dpr 633/1972, e le relative istruzioni.
L’ambito soggettivo
Il regime di franchigia è un regime che può essere adottato dai soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea che risultano avere un volume d’affari, da intendersi come il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’Iva, effettuato nel territorio dell’Unione europea nel corso di un anno civile, non superiore a determinate soglie.
La Comunicazione trimestrale
L’articolo 70-unvicies del Dpr 633/1972 stabilisce che, per avvalersi del regime di franchigia negli Stati di esenzione in cui è ammesso, il soggetto deve comunicare all’agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:
- il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;
- il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate.
Nessun articolo correlato