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Contratto preliminare -Effetti-

Contratti – Trascrizione – Contratto preliminare – Effetti – Opponibilità del contratto nei confronti di terzi

Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all’art. 2652, primo comma, numero 2.

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 22 marzo 2025, n. 7634

Contratti in genere – Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) – In genere preliminare di vendita – Trascrizione ex art. 2645 – Bis c.c. – Ambito di efficacia – Anche nei riguardi delle trascrizioni di pignoramenti e sequestri e delle iscrizioni di ipoteche giudiziali – Sussistenza

Gli effetti della trascrizione del preliminare, ai sensi dell’art. 2645-bis, comma 1, c.c. si estendono anche alle trascrizioni di pignoramenti o sequestri ed alle iscrizioni di ipoteche giudiziali, con la conseguenza che queste, qualora siano successive alla trascrizione del preliminare, sono inopponibili al promissario acquirente, alle condizioni, per gli effetti e nei limiti di cui allo stesso art. 2645-bis c.c., commi 2 e 3, c.c..

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 19 dicembre 2016, n. 26102

Contratti in genere – Contratto preliminare (compromesso) – In genere (nozione, caratteri, distinzione) – Trascrizione – Effetto prenotativo – Inutile decorso del termine triennale ex art. 2645 bis, terzo comma, cod. civ. – Rilevabilità d’ufficio – Fondamento

In tema di trascrizione del contratto preliminare, l’inutile decorso del termine triennale di cui all’art. 2645 bis, terzo comma, cod. civ., in quanto modalità cronologica intrinsecamente connessa all’effetto prenotativo ad essa correlato, è rilevabile d’ufficio, rispondendo a ragioni di pubblico interesse il ripristino del regime di libera disposizione e circolazione dei beni.

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 22 ottobre 2014, n. 22454

Contratti in genere – Simulazione – Prova – In genere – Azione di simulazione di un contratto esperita dal creditore di una delle parti – Dichiarazione di pagamento del prezzo contenuta nel rogito notarile – Inopponibilità al creditore – Fondamento

La dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti del contratto che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell’alienazione poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti.

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 22 ottobre 2014, n. 22454

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