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Responsabilità dei sindaci

La legge n. 35 del 14 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025 e in vigore dal 12 aprile 2025, modifica l’articolo 2407 del codice civile, introducendo un limite economico alla responsabilità dei sindaci per i danni causati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi. Questo limite è legato a un multiplo del compenso annuo percepito dai sindaci.

La legge affronta il problema della responsabilità elevata dei sindaci, che, nonostante i controlli limitati che possono effettuare, erano gravati da una responsabilità significativa. Con la nuova normativa, la responsabilità è notevolmente ridotta.

Inoltre, l’articolo 2477 del codice civile stabilisce che la nomina dell’organo di controllo o del revisore contabile è obbligatoria per le società che redigono il bilancio consolidato, controllano una società soggetta a revisione legale, o superano determinati limiti economici (attivo patrimoniale di 4 milioni di euro, ricavi di 4 milioni di euro o 20 dipendenti).

La legge specifica anche che i sindaci devono essere indipendenti e che la loro responsabilità è limitata a un multiplo del compenso annuo, con scaglioni che variano in base all’importo del compenso. L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dal deposito della relazione annuale.

In sintesi, la legge n. 35 del 2025 riduce la responsabilità economica dei sindaci, stabilendo limiti chiari e requisiti di indipendenza, e definisce le condizioni per la nomina dell’organo di controllo.    

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