Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: istanze fino al 30 aprile
Dal 1° al 30 aprile 2026 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2026 (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo).
Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 27.03.2026 n. 196676 che qui pubblichiamo.
Le aliquote applicabili
Il quadro normativo del primo trimestre 2026 è caratterizzato da due variazioni successive dell'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante:
Dal 1° gennaio 2026: l'art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 ("Revisione delle disposizioni in materia di accise"), come modificato dall'art. 1, comma 129, lett. a), della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha incrementato l'aliquota normale ad euro 672,90 per 1.000 litri.
Dal 19 marzo 2026: in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, ha ridotto l'aliquota normale ad euro 472,90 per 1.000 litri.
Il trimestre si suddivide quindi in due periodi di consumo distinti:
- I° periodo: 1° gennaio – 18 marzo 2026 (aliquota 672,90 €/1.000 litri)
- II° periodo: 19 marzo – 31 marzo 2026 (aliquota 472,90 €/1.000 litri)
L'aliquota ridotta per i biocarburanti HVO
Rimane confermata la misura incentivante per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO). L'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 43/2025 prevede un'aliquota di accisa ridotta a 617,40 € per 1.000 litri per l'intero trimestre, a condizione che i prodotti rispettino:
- i criteri di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni di gas serra, previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001;
- l'utilizzo di materie prime elencate nell'allegato IX della stessa direttiva.
Gli HVO che non soddisfano tali condizioni continuano a essere assoggettati all'imposta derivante dall'applicazione del criterio di tassazione per equivalenza (aliquota normale: 672,90 €/1.000 litri fino al 18 marzo, poi 472,90 €/1.000 litri dal 19 marzo).
Nessuna variazione per gli autotrasportatori
Le variazioni delle aliquote ordinarie non incidono sugli esercenti attività di trasporto merci e di determinate categorie di trasporto persone, che continuano a beneficiare dell'aliquota agevolata prevista dal punto 4-bis della Tabella A del TUA, pari a 403,22 € per 1.000 litri. L'importo del rimborso varia tuttavia in base alla tipologia di carburante utilizzato.
Soggetti che hanno diritto al rimborso
Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026, il beneficio in oggetto spetta per:
- l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
- l’attività di trasporto di persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di
attuazione; - imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di
- l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: come presentare la dichiarazione
Sul sito Internet dell'Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it ("Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2026 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2026") è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2026.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., la Circolare n. 11/2025 prot. n. 297622/RU del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all'Ufficio ADM territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, accludendo il file in formato ".dic".
In via del tutto residuale, chi non dispone di PEC o non può utilizzarla può trasmettere la dichiarazione in forma cartacea (qui in allegato in formato xlsx e in formato ods) unitamente a un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il medesimo file.
Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:
- per le imprese nazionali, l'Ufficio ADM territorialmente competente rispetto alla sede operativa (o alla sede legale in caso di più sedi);
- per le imprese unionali obbligate alla dichiarazione dei redditi in Italia, l'Ufficio ADM competente rispetto alla sede di rappresentanza. Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link: "Uffici Dogane";
- per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata (v. nota n.34315/RU del 28.01.2020).
La dichiarazione di rimborso può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2026.
Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: importo rimborsabile
Per il primo trimestre 2026, gli importi di rimborso stabiliti dall'ADM sono i seguenti (differenza tra l'aliquota agevolata di 403,22 €/1.000 litri e l'accisa effettivamente gravante sul prodotto):
Gasolio tradizionale e HVO non conforme ai criteri di sostenibilità:
- 269,68 €/1.000 litri per i consumi dal 1° gennaio al 18 marzo (accisa normale 672,90 €) – Quadro A-1
- 69,68 €/1.000 litri per i consumi dal 19 marzo al 31 marzo (accisa normale 472,90 €) – Quadro A-2
HVO conforme ai criteri di sostenibilità (intero trimestre):
- 214,18 €/1.000 litri per l'intero trimestre (accisa ridotta 617,40 €) – Quadro A-3
HVO per cui non si hanno informazioni dal fornitore sul rispetto dei criteri:
- 214,18 €/1.000 litri per i consumi dal 1° gennaio al 18 marzo (si applica l'aliquota minore vigente nel periodo, pari a 617,40 €) – Quadro A-4
- 69,68 €/1.000 litri per i consumi dal 19 marzo al 31 marzo (aliquota normale 472,90 €) – Quadro A-2
È previsto inoltre un Quadro A-5 per i consumi di gasolio/HVO non conforme riforniti da distributori privati, qualora il carburante sia pervenuto all'impianto nel periodo antecedente al 1° gennaio 2026 (quando era vigente l'aliquota di 632,40 €/1.000 litri), come comprovato dall'e-DAS.
Difficoltà di identificazione dei carburanti HVO
Come già segnalato da diverse associazioni di categoria, gli esercenti incontrano difficoltà pratiche nell'identificare la tipologia di HVO acquistato, poiché i fornitori non sempre trasferiscono informazioni sufficienti. Per tutelare gli aventi diritto al rimborso da possibili dichiarazioni non veritiere, l'ADM ha stabilito che, in assenza di informazioni certe, si considera applicata l'aliquota minore vigente nel periodo: 617,40 €/1.000 litri dal 1° gennaio al 18 marzo, e 472,90 €/1.000 litri dal 19 marzo al 31 marzo.
Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: fruizione del credito
I soggetti interessati indicano nella dichiarazione se intendono utilizzare il rimborso mediante compensazione (codice tributo 6740, con facoltà di superare il limite annuo di 250.000 € per crediti da agevolazioni alle imprese) oppure richiedere la restituzione in denaro secondo le modalità del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277. Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato UME è richiesta l'indicazione dei codici BIC e IBAN.
Termini di utilizzo del credito maturato nel quarto trimestre 2025
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre 2025 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.
Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non compensate, che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2028.
Allegati: