Bonus fiscali e crediti d'imposta

Bonus casa 2026: cosa ci aspetta

Il DDL di Bilancio 2026 sarà a breve approvato in via definitiva con la mozione di fiducia alle Camere.

I lavori sul primo testo approvato in ottobre sono stati concitati con modifiche e novità dell'ultimo minuto.

Riepiloghiamo il contenuto della norma sulle detrazioni per le ristrutturazioni, cosa ne sarà dei bonus casa dal 1° gennaio 2026.

Bonus casa 2026: il Governo conferma l’assetto attuale, la riduzione % è rimandata al 2027

Il testo della manovra finanziaria 2026 introduce la tanto annunciata proroga per i bonus edilizi.

Il Ministro Giorgetti aveva illustrato le misureper i bonus edilizi e la norma e rimasta invariata dalla prima versione.

Ricordiamo anche che, già il Vice Ministro Leo e la vice MInistro Gava lo avevano annunciato con il supporto di ANCE Associazione dei costruttori edili

L'assetto dei bonus edilizi prevede due requisiti: 

  • possesso dell’abitazione principale, e quindi residenza, nell’immobile ristrutturato,
  • proprietà o altro diritto reale sullo stesso immobile. 

Alle suddette condizioni dal 2026 il bonus casa sarà del 50 per cento. Per chi, invece, ristruttura la seconda casa lo sconto sarà al 36 per cento. 

Senza la proroga che, ora confermata anche se si attende la norma definitiva, dal 2026 sarebbe scattato il taglio delle due aliquote, rispettivamente al 36 e al 30 per cento.

Inoltre, ricordiamo che dal 2026, subiranno una battuta di arresto anche:

  • il bonus mobili, attualmente al 50%
  • il bonus barriere architettoniche al 75%
  • il superbonus al 65%. 

Riportiamo la norma dettagliatamente:

Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) all’articolo 14, comma 3-quinquies: 
    • 1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese
    • sostenute nell’anno 2027»;
    • 2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese, per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l’anno 2027»; b) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
    • 1.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
    • 2) al comma 1-septies.1:
      • 2.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
    • 2.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento
      delle spese sostenute per l’anno 2027»;
    • 3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle
      seguenti: «2024, 2025 e 2026»

Ricordiamo che al momento, sui bonus casa, restano valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n 8/2025e, in primo luogo, per quel che riguarda la destinazione dell’immobile ad abitazione principale si continuerà a far riferimento alla definizione di cui al comma 3-bis, articolo 10 del TUIR: “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.”

Per quel che riguarda le tempistiche, è sufficiente che l’immobile sia adibito a prima casa alla fine dei lavori.

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