scadenza del 20 Agosto 2021
ESTEROMETRO – Invio comunicazione
I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, relativi al II trimestre, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, DLgs del 05/08/2015 n. 127).
La scadenza originariamente prevista sarebbe stata il 2 agosto (il 31 luglio cade di sabato), ma poiché l’articolo 37, comma 11-bis, del Dl n. 223/2006, differisce al 20 agosto, gli adempimenti fiscali con scadenza nel periodo tra il 1° e il 20 agosto, automaticamente, slitta anche l’esterometro.
I contribuenti sono chiamati ad effettuare la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento tenendo conto della data del documento emesso ovvero della data di registrazione del documento comprovante l'operazione, pertanto le scadenze sono:
- I trimestre entro il 30 aprile
- II trimestre entro il 31 luglio
- III trimestre entro il 31 ottobre
- IV trimestre entro 31 gennaio dell'anno successivo.
L’adempimento, definito “esterometro”, dovrà essere effettuato in via telematica, utilizzando le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018.
ATTENZIONE: La Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020, ha stabilito che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e alle prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.