Agevolazioni Covid-19

Tax credit servizi digitali: in scadenza il 20.11 il termine per le domande

Dal 20 ottobre e fino al 20 novembre 2022 le società interessate al bonus editoria digitale possono inviare le domande per via esclusivamente telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, tramite la procedura riservata del seguente portale: “impresainungiorno.gov.it”

Tax credit editoria digitale: i beneficiari

Sono beneficiarie del tax credit editoria digitale:

  • le imprese editrici di quotidiani e periodici
  • con sede legale in uno Stato Ue o nello Spazio economico europeo
  • che hanno residenza fiscale o una stabile organizzazione in Italia cui sia riconducibile l’attività commerciale agevolata con codici Ateco 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici)
  • iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (Roc)
  • che hanno almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato.

Ricordiamo che Il DPCM del 4 agosto 2020 pubblicato in data 28 settembre in Gazzetta Ufficiale n. 240/2020 ha stabilito modalità, contenuti, documentazione e termini per la presentazione della domanda di accesso al bonus in oggetto.

Il credito d’imposta per l’acquisizione di servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici, per gli anni dal 2020 al 2022, è stato riconosciuto dall’articolo 190 del decreto “Rilancio” e dall’articolo 1, comma 610, della legge di bilancio 2021 in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell'anno precedente a quello cui si riferisce il credito d'imposta, per i seguenti servizi digitali:

  • acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
  • information technology di gestione della connettività.

Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1470/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al Dlgs n 70/2017

Tax credit editoria digitale: modalità di utilizzo

  • Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Le richieste pervenute attraverso altri canali saranno scartate.
  • Il credito d’imposta potrà essere speso dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari che avverrà entro il 31 dicembre 2022, sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
  • L’importo dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di concessione del credito e nei successivi fino all’esaurimento del contributo.
  • I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente l’eventuale perdita dei requisiti di accesso all’agevolazione.