Riforma artigianato: la bozza approvata dal Governo: cosa cambia
Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri 28 ottobre in via preliminare lo schema di decreto legislativo che riforma la disciplina dell’artigianato. Il provvedimento attua la delega contenuta nell’articolo 15, comma 1, della legge sulle PMI 34 2026 Il testo, composto da sei articoli, dovrà ora ricevere i pareri delle commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni prima del varo definitivo.
Le modifiche riguardano diversi ambiti: i requisiti tecnico-professionali, i criteri dimensionali per riconoscere come artigiana un’impresa in forma societaria, l’organizzazione sul territorio, l’iscrizione all’albo, la figura del maestro artigiano e i consorzi. Viene inoltre creato un nuovo organismo consultivo.
Da notare che alcuni aspetti sono stati stralciati dallo scheda di decreto e inseriti nella bozza della nuova legge di bilancio, peraltro ancora non disponibile. Vediamo maggiori dettagli anche sulla base delle dichiarazioni della presidente Meloni in conferenza stampa.
Leggi qui le novità della legge di bilancio 2027.
Le regole su responsabile tecnico, soci lavoratori e unità locali
L’articolo 1 modifica l’art. 2 della legge n. 443/1985. Per le attività che richiedono una preparazione specifica e comportano responsabilità verso gli utenti i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali potranno essere posseduti, in alternativa al titolare, da un collaboratore con la qualifica di responsabile tecnico. Se il responsabile è temporaneamente impossibilitato a operare, l’imprenditore può nominarne uno temporaneo per non più di trenta giorni. Il periodo può arrivare a novanta giorni per motivi di salute o altre cause documentate. In assenza di regole di settore, il sostituto è l’imprenditore stesso o un collaboratore con almeno tre anni di esperienza nel ramo. Nomina e durata dell’incarico vanno comunicate telematicamente alla Camera di commercio competente.
L’articolo 2 riscrive l’art. 3 e prevede che per le società diverse da Spa e Sapa, la qualifica artigiana richiederà che la maggioranza del capitale appartenga a uno o più soci impegnati in prevalenza nel processo produttivo. Resta fermo che il lavoro deve prevalere sul capitale. Viene così abbandonato il criterio della maggioranza numerica dei soci. Restano anche le regole specifiche per due forme societarie:
- nelle cooperative deve lavorare in prevalenza la maggioranza dei soci;
- nelle Sas il requisito riguarda la maggioranza degli accomandatari, oppure uno solo se i soci sono due.
L’impresa potrà inoltre disporre di non più di tre unità locali, anche fuori dalla circoscrizione camerale della sede, per fasi produttive o attività amministrative.
Le condizioni sono due:
- la direzione e la gestione devono restare all’artigiano, e
- il suo lavoro deve continuare a caratterizzare la produzione, anche grazie agli strumenti digitali.
ComUnica, maestro artigiano, consorzi e Commissione consultiva
Le altre misure riguardano procedure e governance del settore. Nello specifico:
- l’articolo 3 allinea la disciplina dei consorzi e delle società consortili tra imprese artigiane alla definizione europea di Pmi (raccomandazione 2003/361/CE). Viene così superato il rinvio alle imprese industriali di minori dimensioni definite dal Cipi.
- L’articolo 4 prevede che la dichiarazione sul possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo si presenti con la comunicazione unica per la nascita dell’impresa (art. 9 del DL n. 7/2007). Lo stesso canale vale per variazioni e cessazioni.
- Con l’articolo 5, regioni e province autonome potranno stabilire come riconoscere il maestro artigiano o di mestiere e la bottega-scuola, su richiesta delle imprese. Devono prima sentire le associazioni datoriali più rappresentative e possono operare anche tramite la bilateralità artigiana.
- L’articolo 6, infine, inserisce l’art. 8-bis, che istituisce la Commissione consultiva per l’artigianato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, senza nuovi oneri. Ne fanno parte un rappresentante del Mimit, uno della Conferenza delle Regioni, uno dell’Inps e quattro delle associazioni di categoria, tutti a titolo gratuito. La Commissione esprimerà pareri sulle politiche nazionali di settore e sull’aggiornamento di due atti: l’elenco delle attività artigiane del Dlgs n. 222/2016 e il Dpr n. 288/2001.
L’aumento delle soglie dimensionali e l’anzianità
Come anticipato sopra nel decreto non compaiono l’ampliamento dei limiti dimensionali per mantenere lo status di impresa artigiana né l’anzianità minima di 7 anni.
Si può considerare ragionevolmente certo sulla base delle dichiarazioni della premier Meloni in conferenza stampa che:
- si consente l'incremento dei dipendenti fino al 20% dei limiti attuali in vigore per le diverse categorie ;
- viene innalzata a 7 anni l’anzianità delle imprese artigiane richiesta per l'applicazione delle novità della riforma.
L’incremento dimensionale sarà consentito per un massimo del 20% dei limiti vigenti per le cinque categorie , che sono
- 22 dipendenti elevabili a 27 con apprendisti per imprese che non lavorano in serie
- 11 dipendenti o 15 con apprendisti per le imprese con lavorazione in serie non del tutto automatizzata
- 38 dipendenti o 48 con apprendisti, per imprese delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura
- 10 dipendenti nell imprese di trasporto
- 12 dipendenti e 17 con apprendisti nelle imprese di costruzioni edili
