Reverse charge IVA, nuova proroga UE al 2030: cosa cambia per l’Italia e le scadenze
La Commissione europea propone di prorogare al 30 giugno 2030 il reverse charge facoltativo e il meccanismo di reazione rapida contro le frodi IVA.
La proposta arriva a pochi mesi dalla scadenza del 31 dicembre 2026.
Vediamo cosa prevede, quali sono le precedenti proroghe recepite dall'Italia e perché la nuova scadenza non va confusa con le disposizioni del pacchetto ViDA previste dal 2028.
Reverse charge IVA, nuova proroga UE al 2030: cosa cambia
La Commissione europea, con la proposta di direttiva COM(2026) 515 final del 1° ottobre 2026, ha avviato l'iter per una nuova proroga del meccanismo facoltativo di inversione contabile IVA, il cosiddetto reverse charge, fino al 30 giugno 2030.
La proposta, resa nota il 9 ottobre, interviene sulla direttiva 2006/112/CE con l'obiettivo di mantenere operativi alcuni strumenti di contrasto alle frodi IVA, attualmente destinati a scadere il 31 dicembre 2026.
Per l'Italia si tratta di una novità importante, perché il reverse charge facoltativo continua a trovare applicazione in specifici settori, tra cui elettronica, energia e trasferimenti di quote di emissione.
La nuova iniziativa europea si inserisce in un percorso caratterizzato da ripetute proroghe della disciplina, recepite anche dal legislatore italiano.
Occorre però chiarire che il termine del 2030 è ancora una proposta e non una scadenza già operativa.
La proposta europea: reverse charge facoltativo fino al 30 giugno 2030
L'intervento della Commissione riguarda due disposizioni della direttiva IVA:
- l'articolo 199-bis, relativo all'applicazione facoltativa dell'inversione contabile per determinate operazioni considerate particolarmente esposte alle frodi.
- l'articolo 199-ter, che disciplina il Quick Reaction Mechanism (QRM), il meccanismo che consente agli Stati membri di reagire rapidamente a frodi IVA improvvise e gravi.
Con la proposta COM(2026) 515, la Commissione intende sostituire l'attuale scadenza del 31 dicembre 2026 con quella del 30 giugno 2030.
La finalità è preservare l'efficacia degli strumenti antifrode durante il periodo di transizione verso il nuovo sistema europeo di fatturazione elettronica e comunicazione digitale delle operazioni.
Il reverse charge permette infatti di trasferire l'obbligo di assolvimento dell'IVA dal fornitore al cliente soggetto passivo, riducendo il rischio che il primo incassi l'imposta senza versarla all'Erario.
La proposta non introduce automaticamente nuove operazioni soggette a inversione contabile, ma mantiene la possibilità per gli Stati membri di utilizzare il meccanismo nei settori individuati dalla normativa europea.
Le precedenti proroghe del reverse charge e gli interventi italiani
La disciplina europea dell'inversione contabile facoltativa è stata oggetto di diverse proroghe e in particolare, vediamo il riepilogo
| Provvedimento | Scadenza |
|---|---|
| Direttiva 2013/43/UE | 31 dicembre 2018 |
| Direttiva UE 2018/1695 | 30 giugno 2022 |
| Direttiva UE 2022/890 | 31 dicembre 2026 |
| Proposta COM(2026) 515 | 30 giugno 2030, se approvata |
Anche l'Italia ha progressivamente adeguato la propria normativa interna alle scadenze stabilite dall'Unione europea.
Con l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 118/2019, il legislatore aveva prorogato al 30 giugno 2022 il reverse charge temporaneo previsto dall'articolo 17, sesto comma, del DPR 633/1972.
Successivamente, con l'articolo 22 del decreto-legge 73/2022, il termine è stato portato al 31 dicembre 2026, in coerenza con la direttiva UE 2022/890.
Questi interventi hanno consentito all'Italia di mantenere il regime di inversione contabile in determinate operazioni considerate a maggior rischio di frode.
Quali operazioni italiane potrebbero beneficiare della proroga?
La proposta assume particolare rilevanza per le fattispecie temporanee individuate dall'articolo 17, sesto comma, del DPR 633/1972.
Tra queste rientrano:
- le cessioni di telefoni cellulari, nei limiti previsti dalla normativa.
- le cessioni di console da gioco, tablet PC, laptop e determinati dispositivi a circuito integrato.
- i trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra.
- i trasferimenti di altre unità e certificati relativi al gas e all'energia elettrica.
- le cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori.
Per queste operazioni, la disciplina nazionale prevede attualmente il termine del 31 dicembre 2026.
Qualora la proposta europea fosse approvata, il legislatore italiano potrebbe intervenire sull'articolo 17, ottavo comma, del DPR 633/1972 per adeguare la scadenza nazionale al 30 giugno 2030.
Diversa è la situazione delle prestazioni di servizi nel settore edile e delle attività di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative agli edifici, che trovano fondamento in altre disposizioni europee e non sono automaticamente soggette alla stessa scadenza.
Reverse charge 2028 e 2030: perché le due date non coincidono?
Una delle questioni da chiarire riguarda il rapporto tra la nuova proroga proposta al 2030 e le disposizioni già approvate nell'ambito del pacchetto ViDA – VAT in the Digital Age.
La direttiva UE 2025/516 prevede, tra le altre novità, una modifica dell'articolo 194 della direttiva IVA, destinata a trovare applicazione dal 1° luglio 2028.
La disposizione introduce l'obbligatorietà dell'inversione contabile in specifiche operazioni effettuate da soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa.
L'intervento riguarda quindi il cosiddetto reverse charge esterno e si inserisce nelle misure di semplificazione degli obblighi IVA per gli operatori che effettuano attività in più Stati membri.
Non si tratta, tuttavia, di una proroga al 2028 del reverse charge facoltativo oggi in scadenza nel 2026.
Le due disposizioni hanno oggetti differenti.
| Aspetto | Disposizioni ViDA dal 2028 | Proposta UE al 2030 |
|---|---|---|
| Riferimento | Direttiva UE 2025/516 | COM(2026) 515 |
| Normativa interessata | Articolo 194 della direttiva IVA | Articoli 199-bis e 199-ter |
| Obiettivo | Semplificazione dell'IVA sulle operazioni con fornitori non stabiliti | Contrasto alle frodi IVA |
| Termine | 1° luglio 2028, decorrenza delle nuove regole | 30 giugno 2030, scadenza proposta |
| Stato dell'intervento | Direttiva approvata | Proposta in corso di esame |
Perché la Commissione propone proprio il 30 giugno 2030?
La data individuata dalla Commissione coincide con il termine che precede l'avvio, dal 1° luglio 2030, delle principali nuove disposizioni europee sulla fatturazione elettronica e sulla comunicazione digitale delle operazioni transfrontaliere.
Il pacchetto ViDA prevede infatti l'introduzione di un sistema di comunicazione digitale armonizzato, finalizzato a rafforzare i controlli e a consentire una più tempestiva individuazione delle frodi IVA.
Secondo l'impostazione della Commissione europea, mantenere gli attuali strumenti antifrode fino al 2030 permetterebbe di evitare una discontinuità nella tutela delle entrate durante la transizione.
Questo collegamento non implica, però, l'abolizione automatica del reverse charge a decorrere dal luglio 2030.
Eventuali ulteriori modifiche dipenderanno dalle valutazioni e dalle decisioni adottate dal legislatore europeo.
Conclusioni
Con la proposta COM(2026) 515, la Commissione europea punta a garantire continuità agli strumenti di contrasto alle frodi IVA fino all'entrata in applicazione del nuovo sistema europeo di comunicazione digitale.
Per l'Italia, la novità riguarda soprattutto le fattispecie temporanee di reverse charge previste dall'articolo 17 del DPR 633/1972, la cui efficacia è attualmente limitata al 31 dicembre 2026.
La nuova proposta non deve essere confusa né con le novità del pacchetto ViDA applicabili dal 2028, né con le autorizzazioni individuali richieste dall'Italia per altri settori, come quello della logistica.
Al 12 ottobre 2026 la proroga al 2030 non è ancora definitiva: occorrerà seguire l'iter legislativo europeo e il successivo eventuale adeguamento della normativa italiana.
