Registro titolari effettivi: si attendono i decreti MIMIT per la riattivazione
Il D.Lgs. n. 122/2026, in vigore dal 23 luglio 2026, ha modificato il D.Lgs. n. 231/2007 e il D.M. n. 55/2022 per adeguare la disciplina italiana alle nuove regole europee sull’accesso ai dati relativi alla titolarità effettiva. Il decreto ha previsto, in particolare, un termine di 60 giorni per il MIMIT per aggiornare le specifiche tecniche di comunicazione dei dati, adeguare il disciplinare tecnico relativo alle misure di sicurezza e organizzative del Registro, previo coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali, e adottare il provvedimento che dichiara l’operatività del sistema di accesso. Il provvedimento ha inoltre introdotto nuove disposizioni nel decreto antiriciclaggio, recependo gli artt. 11, 12, 13 e 15 della direttiva UE 2024/1640 e ridefinendo il quadro di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.
Titolare effettivo: regole definitive per l’accesso alle informazioni
Il D.Lgs. n. 122/2026, recependo gli artt. 11, 12, 13 e 15 della direttiva UE 2024/1640, ha riscritto la disciplina dell’accesso al Registro dei titolari effettivi, distinguendo tra autorità, soggetti obbligati e soggetti portatori di un legittimo interesse e introducendo specifiche procedure di verifica e ipotesi di esclusione dall’accesso.
L’art. 2 del decreto ha inoltre assegnato 60 giorni dall’entrata in vigore, avvenuta il 23 luglio 2026, per gli interventi tecnici necessari alla nuova operatività del sistema, cui deve seguire il provvedimento MIMIT che ne sancisce formalmente l’avvio.
Per differenziare i regimi di accesso ai dati sulla titolarità effettiva in relazione alla natura del soggetto richiedente, sono inseriti nuovi articoli nel DLgs. 231/2007 e si modifica l’art. 2 e si abroga la Sezione II del DM 55/2022, relativa alla disciplina dell’accesso al Registro dei titolari effettivi.
In sintesi:
- il nuovo art. 21-bis del DLgs. 231/2007, rubricato “Accesso da parte delle autorità” individua un elenco tassativo di autorità legittimate all’accesso,
- il nuovo art. 21-ter rubricato “Accesso da parte dei soggetti obbligati” definisce la disciplina di accesso da parte dei soggetti obbligati
- il nuovo art. 21-quater rubricato “Accesso da parte dei soggetti aventi un interesse legittimo” definisce la disciplina di accesso alle informazioni sul titolare effettivo da parte di soggetti diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, fondandola sul criterio di un legittimo interesse.
Nell'ultimo ambito, si collocano anche i soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, che dimostrino, caso per caso, un interesse legittimo all’accesso in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.
In particolare si mira a fornire flessibilità al sistema, consentendo l’accesso anche a soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, non espressamente previsti dalla legge, che diano adeguatamente motivazione della connessione tra il proprio interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva e le finalità di prevenzione del riciclaggio.
Si attende una replica del MIMIT in proposito con le regole operative necessarie alla riattivazione del Registro.
