CPB 2026-2027: adesione entro il 2 novembre, tutti i vantaggi per chi rinnova
Il Concordato preventivo biennale (CPB) 2026-2027 entra nella fase decisiva delle adesioni.
I contribuenti che esercitano attività d'impresa, arti o professioni e che possiedono i requisiti previsti dalla normativa possono accettare la proposta dell'Agenzia delle Entrate entro il 2 novembre 2026.
L'articolo 7-bis del DL n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, ha infatti differito la scadenza al 31 ottobre 2026. Poiché tale data cade di sabato, il termine slitta a lunedì 2 novembre.
Per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il termine è fissato all'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.
Particolare attenzione è riservata a chi ha già aderito al CPB 2024-2025 e intende rinnovarlo per il biennio successivo: la normativa riconosce, infatti, ulteriori benefici premiali e la possibilità di accedere al ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023.
CPB 2026-2027: come aderire entro il 2 novembre
L'adesione deve essere effettuata telematicamente utilizzando il modello CPB 2026/2027, approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 27 febbraio 2026.
Sono previste due modalità alternative:
- Invio congiunto al modello ISA 2025, allegato alla dichiarazione dei redditi.
- Invio autonomo, utilizzando il frontespizio del modello REDDITI 2026 e compilando la casella «Comunicazione CPB» con il codice 1 – Adesione. Questa modalità ha natura non dichiarativa e non sostituisce la presentazione della dichiarazione dei redditi.
In entrambi i casi, attraverso il software dell'Agenzia delle Entrate, occorre accedere alla sezione «Compila», selezionare il modello ISA-CPB, inserire i dati richiesti e accettare la proposta mediante la casella «Accettazione».
La comunicazione può essere modificata entro il termine di adesione mediante un nuovo invio, senza necessità di revocare la precedente.
Rinnovo del CPB: i benefici premiali rafforzati
Al termine del biennio 2024-2025, i contribuenti che continuano a soddisfare i requisiti richiesti, in assenza di cause ostative, possono aderire a una nuova proposta per il 2026-2027.
Per chi rinnova, l'articolo 14 del D.Lgs. n. 13/2024, modificato dal D.Lgs. n. 148/2026, prevede un potenziamento dei benefici ISA.
In particolare:
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Agevolazione |
Beneficio per chi rinnova |
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Compensazione crediti IVA senza visto |
Soglia elevata da 70.000 a 100.000 euro annui |
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Compensazione crediti per imposte dirette e IRAP senza visto |
Soglia elevata da 50.000 a 70.000 euro annui |
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Rimborsi IVA senza visto o garanzia |
Soglia elevata da 70.000 a 100.000 euro annui |
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Termini di accertamento |
Anticipazione di due anni, anziché di almeno uno |
Ulteriori vantaggi riguardano le modifiche della compagine sociale.
In caso di rinnovo, non operano le specifiche cause di esclusione e cessazione connesse all'ingresso di soci o associati che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure conseguito redditi d'impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35.000 euro.
Sono inoltre previste l'esclusione delle maggiorazioni degli acconti calcolati con il metodo storico, applicabili alla prima adesione, e la possibilità di rateizzare senza interessi le somme dovute a saldo e acconto delle imposte per i periodi ogget
Ravvedimento speciale 2020-2023 per chi rinnova
Un'ulteriore opportunità riguarda il ravvedimento speciale delle annualità dal 2020 al 2023, introdotto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2026.
La misura è riservata ai contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e rinnovano l'adesione per il biennio 2026-2027.
Il regime consente di definire le annualità interessate mediante il versamento di un'imposta sostitutiva, determinata anche in funzione del punteggio ISA conseguito in ciascun periodo d'imposta.
Per ogni annualità oggetto di regolarizzazione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non può essere inferiore a 1.000 euro.
Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027 oppure in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali dal 16 marzo 2027 in caso di rateazione.
Quando il rinnovo non dà diritto alle agevolazioni
Per accedere ai benefici rafforzati e al ravvedimento speciale è necessario che sussista la continuità tra il concordato precedente e quello successivo.
Pertanto, la precedente cessazione del CPB 2024-2025 non consente di qualificare come rinnovo la nuova adesione al biennio 2026-2027.
In tale situazione, pur potendo aderire nuovamente in presenza dei requisiti, il contribuente non può usufruire delle agevolazioni riservate al rinnovo.
La verifica della continuità costituisce quindi un passaggio essenziale nella valutazione dei vantaggi fiscali connessi alla nuova adesione.
Riferimenti normativi e di prassi: D.Lgs. n. 13/2024, articoli 9, 14 e 20; DL n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026; D.Lgs. n. 148/2026, articoli 28 e 29; Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026.
