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Lipe: come ravvedersi per il mancato invio?

I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dal contribuente 
  • tramite intermediari abilitati,

entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Scarica qui modello e istruzioni

La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Attenzione al fatto che, se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Lipe: quali sono le sanzioni per il mancato invio?

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. 

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2- ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Lipe: come ravvedersi?

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 104/E del 2017, è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso per la regolarizzazione delle violazioni commesse in materia di LIPE secondo le seguenti modalità:

  1. ravvedendosi prima dell’invio del Modello di dichiarazione IVA annuale e procedendo con un nuovo invio della comunicazione Lipe;
  2. ravvedendosi direttamente in sede di predisposizione del Modello di dichiarazione IVA, non essendo necessario un nuovo invio della comunicazione.

Il ravvedimento per omessa o errata effettuazione della comunicazione è regolamentato dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti, del D.Lgs. n. 472 del 1997, con l’applicazione di una sanzione ridotta in base al momento in cui avviene la regolarizzazione.

Di seguito le sanzione da applicare in base al periodo di versamento per omessa o inesatta Lipe.

Sanzioni

Periodo del versamento

Euro 27,80 (1/9 sanzione ordinaria di Euro 250)

entro 15 giorni dalla data dell’omissione o errore

Euro 55,56 (1/9 sanzione ordinaria di Euro 500)

entro 90 giorni dalla data dell’omissione o errore

Euro 62,50 (1/8 sanzione ordinaria di Euro 500)

entro 1 anno dalla data dell’omissione o errore 

Euro 71,43 (1/7 sanzione ordinaria di Euro 500)

entro 2 anni dalla data dell’omissione o errore     

Euro 83,33 (1/6 sanzione ordinaria di Euro 500)

oltre 2 anni dalla data dell’omissione o errore

Euro 100 (1/5 sanzione ordinaria di Euro 500)

dopo la constatazione della violazione

Lipe: chi è esonerato?

Sono esonerati dall'adempimento:

  • i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero,
  • l’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.