Rilancio aree crisi industriale: le domande dal 14 luglio
Con un comunicato del 6 luglio il MISE informa dell'apertura dello sportello per le domande per il rilancio delle aree di crisi industriale
In particolare, a partire dalle ore 12 del 14 luglio 2022 riaprono gli sportelli online di cinque aree di crisi industriale per le quali il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione complessivamente risorse pari a circa 27 milioni di euro.
Gli interventi rientrano nell’ambito della riforma della legge 181/89, promossa dal ministro Giancarlo Giorgetti.
In particolare, verranno finanziati i progetti di riconversione, riqualificazione e rilancio industriale previsti nei seguenti territori:
- area di crisi industriale non complessa della regione Friuli Venezia-Giulia, con agevolazioni pari a 1.977.677,85 di euro;
- area di crisi industriale non complessa della regione Toscana (provincia di Massa-Carrara), con agevolazioni pari a 6.336.194,40 di euro;
- l'area di crisi industriale del gruppo Antonio Merloni (comuni della regione Marche), con agevolazioni pari a 7.160.253,59 di euro;
- area di crisi industriale complessa di Venezia, con agevolazioni pari a 6.231.245,25 di euro;
- area di crisi industriale complessa del Polo produttivo dell’area costiera livornese, con agevolazioni pari a 5.006.554,10 di euro.
Inoltre, sono incentivati gli interventi che puntano alla realizzazione di programmi di investimento produttivo e per la tutela ambientale con spese complessive ammissibili superiori a un milione di euro, che possono comprendere progetti per l’innovazione di processo e dell’organizzazione e la formazione del personale e, nel caso di programmi di investimento di importo superiore a 5 milioni di euro, anche progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Priorità nella concessione delle agevolazioni verrà rivolta alle imprese che si impegneranno ad assumere lavoratori di aziende del territorio per le quale è attivo un tavolo di crisi al Mise, recependo così una disposizione già introdotta su volontà del ministro Giorgetti. Prevista, infine, una limitazione alle delocalizzazioni per le attività che beneficiano di incentivi pubblici.
Ricordiamo che è’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro dello sviluppo economico che riforma la legge 181/89 per il rilancio delle aree di crisi industriale, semplificando e accelerando le procedure per le imprese che presentano domande di incentivi per realizzare programmi di investimento sul territorio nazionale.
Rilancio aree crisi industriale: le novità per la legge 181/89
Il decreto amplia le modalità operative di questo importante strumento di riconversione e riqualificazione industriale:
- estendendo le agevolazioni alla realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o per la tutela ambientale di importo superiore a 5 milioni di euro,
- che comprendono anche progetti per l’innovazione di processo e dell’organizzazione, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, nonché la formazione del personale.
Attenzione va prestata al fatto che una importante novità riguarda l’inserimento della clausola, resa già operativa da una direttiva ministeriale e da una norma contenuta in legge di bilancio 2022, che dà priorità nella richiesta di incentivi alle aziende che si impegnano ad assumere lavoratori di aziende del territorio per i quali è attivo un tavolo di crisi al Mise.
Inoltre, sono state snellite le procedure di valutazione delle domande presentate dalle imprese che intendono investire in aree di crisi industriali, riducendo:
- i tempi per le istruttorie,
- i tempi delle delibere
- nonché i tempi di erogazione dei contributi, sia a fondo perduto sia come finanziamento agevolato.
A salvaguardia della competitività del territorio è stata prevista anche una limitazione alle delocalizzazioni per le attività che beneficiano di incentivi pubblici.
Un prossimo provvedimento ministeriale indicherà i termini e le modalità di presentazione delle domande.
Rilancio aree crisi industriale: la legge 181/89
Ricordiamo che l’intervento di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 è finalizzato:
- al rilancio delle attività industriali,
- alla salvaguardia dei livelli occupazionali,
- al sostegno dei programmi di investimento
- e allo sviluppo imprenditoriale
delle aree colpite da crisi industriale e di settore.
La riforma della disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, di cui all’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha previsto l’applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 sia nelle aree di crisi complessa, sia nelle situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. In questo secondo caso si parla di aree di crisi non complessa.
Sono ammissibili alle agevolazioni:
- le imprese costituite in forma di società di capitali,
- le società cooperative e le società consortili,
- sono altresì ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che:
- prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione, progetti per la formazione del personale e, nel caso di programmi di investimento con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con spese complessive ammissibili non inferiori a 1 milione di euro; nel caso di programma d’investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000,00 euro;
- comportino un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e/o alla formazione e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”).
Il finanziamento agevolato concedibile è compreso tra il 30% ed il 50% degli investimenti ammissibili.
Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile.