Regime speciale IVA all’importazione: le modalità operative delle Dogane
L'agenzia delle Dogane con i seguenti provvedimenti:
stabilisce modalità applicative dell’articolo 70.1 del DPR 633/72 che introduce e disciplina il regime speciale per l’importazione e il pagamento dell’Iva relativa alle spedizioni di beni di trascurabile valore (con Dlgs n. 83/2021 sono state adottate le disposizioni nazionali riguardanti le vendite a distanza di beni, a decorrere dal 1° luglio 2021, in particolare l’articolo 1, comma 1, lettere q) e t) ha introddo l'art 70.1)
La Dogana con la Determinazione n 219776 ha previsto che:
- la dichiarazione mensile, disciplinata dall’articolo 70.1, comma 2,
- relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento,
- è trasmessa in formato elettronico per mezzo del sistema informatico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Inoltre, entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, il sistema informatico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione del soggetto obbligato un’apposita funzione che consente di generare in automatico la versione precompilata della dichiarazione mensile
La dichiarazione mensile è precompilata dal sistema informatico dell’Agenzia delle dogane sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate dal soggetto obbligato nel mese di riferimento.
Per ciascuna giornata di contabilizzazione, la dichiarazione mensile precompilata riepiloga il numero di spedizioni effettivamente consegnate ed il relativo importo IVA giornaliero che risulta essere stato contabilizzato.
Il soggetto obbligato è tenuto a validare la dichiarazione precompilata entro il giorno sedici del mese successivo a quello di riferimento.
La dichiarazione mensile si considera regolarmente presentata soltanto a seguito della validazione da parte del soggetto obbligato.
Con la Determinazione n 219778 si prevede che per avvalersi del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione non è richiesta una preventiva autorizzazione di carattere doganale.
Il soggetto che intende avvalersene è tenuto a chiedere preventivamente, a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 all’Ufficio delle Dogane competente in base alle disposizioni unionali, l’autorizzazione alla dilazione del pagamento della relativa IVA riscossa, previa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale e connessa prestazione di apposita cauzione, salvo eventuale esonero.
Gli importi dovuti dal soggetto che si avvale del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione in relazione ai beni presentati in dogana per conto della persona alla quale essi sono destinati, tenuta al pagamento dell’IVA, sono aggregati su base mensile, in considerazione delle spedizioni effettivamente consegnate nel mese di riferimento.
Il pagamento è eseguito entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di aggregazione, in un’unica soluzione ovvero mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni