Il Condominio

Condominio di gestione: l’attribuzione del codice fiscale

Con Risposta a interpello n 228 del 28 aprile 2022 le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sulla attribuzione del codice fiscale ad un condominio di gestione.

In particolare, costituendo la forma giuridica dell'autogestione, un "condominio di gestione" degli spazi e dei servizi comuni, pur non potendosi configurare come un "condominio ordinario" ai sensi del codice civile, si ritiene che lo stesso possa ugualmente chiedere l'attribuzione del codice fiscale.

La società istante ha posto un quesito sull'attribuzione del codice fiscale con riguardo ad un fabbricato di proprietà di una società di costruzione posto in "autogestione". 

L'Ufficio territoriale competente ha negato l'attribuzione del codice fiscale con la motivazione che, «…nel caso di società di costruzione unica proprietaria dell'edificio del quale non siano state ancora vendute le singole unità immobiliari, il condominio non può dirsi venuto ad esistenza. In tale circostanza il modello AA5/6… in assenza di un verbale di assemblea condominiale correttamente formato, non è validamente sottoscritto ai sensi dell'articolo 4, comma 1 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.»

Al riguardo, l'istante osserva che, essendo il fabbricato di sua esclusiva proprietà manca la comunione di beni necessaria per costituire un condominio, tuttavia, ha necessità di disporre del codice fiscale per consentire agli assegnatari la gestione autonoma degli spazi e servizi comuni, come previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale del Veneto 3 novembre 2017, n. 39, secondo cui «I Comuni e le ATER, qualora siano unici proprietari dei fabbricati destinati dall'edilizia residenziale pubblica, promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, anche mediante la nomina di un soggetto terzo»

Le Entrate specificano che con la sentenza n. 10310 del 3 ottobre 1991 la Suprema Corte ha chiarito che il condominio di gestione consiste «in una collettività di inquilini autorizzati dall'Ente proprietario a svolgere per proprio conto l'amministrazione ordinaria dell'immobile, deliberando le spese necessarie per l'uso dei servizi comuni e riscuotendo diversamente le quote dei singoli assegnatari, in analogia a quanto avviene nei condomini ordinari. È evidente, peraltro, che la sostanziale differenza tra il condominio di gestione ed un condominio ordinario è costituita dalla circostanza che mentre un'assemblea di condomini può deliberare su qualsiasi argomento previsto dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, un'assemblea di semplici inquilini o assegnatari di alloggi deve limitarsi a provvedere sulla gestione ordinaria e non può disporre innovazioni o modifiche che incidono sull'integrità dell'immobile, del quale essi hanno solamente l'uso in conformità del contratto di locazione», precisando, altresì, che «[…] La particolarità di detto condominio di gestione deriva dal fatto che esso rappresenta una comunione di godimento basata su diritti personali inerenti all'assegnazione dell'alloggio e non sul diritto di proprietà dell'immobile» 

Va da sé che l'autogestione è subordinata alla previa assegnazione degli stessi tant'è che il comma 2 della citata norma regionale prevede che, in attesa «[…] dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare ai comuni o alle ATER i costi diretti e indiretti dei servizi erogati…».

Tanto premesso, l'agenzia ha specificato che costituendo la forma giuridica dell'autogestione, un "condominio di gestione" degli spazi e dei servizi comuni, pur non potendosi configurare un "condominio ordinario" come previsto dal codice civile, per le differenze sopra evidenziate, si ritiene che lo stesso possa chiedere comunque l'attribuzione del codice fiscale.

In particolare, il terzo nominato dall'assemblea degli assegnatari costituenti il cd "condominio di gestione" può chiedere l'attribuzione di un codice fiscale necessario per la gestione degli spazi e delle utenze comuni, indicando, 

  • nel modello AA 5/6, alla voce "nome", la posizione del fabbricato e l'esistenza di un' autogestione di cui alla LR Veneto n. 39 del 2017, 
  • inserendo il codice 13 "Altre organizzazioni di persone di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
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