scadenza del 29 Gennaio 2019

RAVVEDIMENTO – Regolarizzazione presentazione tardiva Modello “REDDITI ENC 2018”

SOGGETTI: Enti non commerciali (Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali); Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali); società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato; i curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'Ires e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo d'imposta nel corso del quale si è aperta la successione, che non hanno presentato il Modello "REDDITI ENC 2018" entro il termine del 31 ottobre 2018
ADEMPIMENTO: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della presentazione telematica della dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati – Modello "REDDITI ENC 2018".
MODALITA’: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate. La sanzione deve essere versata con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICE TRIBUTO: 8911 – Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva