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Rivalutazione beni: niente obbligo di vidimazione del prospetto

Con Risposta a interpello n 526 del 3 agosto con oggetto "Esonero dall'obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto rivalutazione dei beni d'impresa" l'agenzia delle Entrate chiarisce che anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione.

L'istante dichiara di avvalersi del regime di contabilità semplificata previsto per le imprese minori e di essere interessata alla rivalutazione dei beni d'impresa prevista dall'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n 104, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

Ella ricorda che l'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, cui rinvia il comma 7 dell'art 110 dispone, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, che «La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta»

A seguito della soppressione dell'obbligo di bollatura e vidimazione dei libri contabili disposta dall'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, la risoluzione 3 marzo 2010 n. 14/E ha chiarito che l'onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione, previsto dall'articolo 15 della legge n. 342 del 2000 per i soggetti in contabilità semplificata, non sia più compatibile con il vigente sistema normativo e coerentemente con quanto previsto per i soggetti in contabilità ordinaria che evidenziano la rivalutazione sul libro inventari privo di bollatura e vidimazione.

Pertanto, anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione.

Nella circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, tuttavia, si legge che «Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, l'articolo 15 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta».

Tutto ciò premesso l'istante chiede se attraverso la circolare n. 14/E del 2017, si sia voluto superare quanto precisato nella risoluzione del 2010.

L'agenzia risponde implicitamente di no, specificando che il richiamo contenuto nella circolare n. 14/E del 2017 al dato testuale della norma, mai formalmente abrogata, non sia indicativo della volontà di superare le indicazioni fornite con la risoluzione n. 14/E del 2010, e si conferma l'attualità dei chiarimenti forniti con la stessa, fermo l'obbligo per i soggetti in contabilità semplificata di predisporre un prospetto, da presentare, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. 

Concludendo perciò, anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione che conservato e messo a disposizione dell'amministrazione ove richiesto.