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PIR: le novità sui Piani di Risparmio a lungo termine

Con la Circolare n 10/E del 4 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti sulla nuova disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022. 

La disciplina dei PIR è stata introdotta con la legge di bilancio 2017 già oggetto di chiarimenti con altre circolari della stessa agenzia, l'ultima delle quali la n. 19/E del 29 dicembre 2021 (In proposito si legga PIR-Piani di risparmio a lungo termine: tutte le regole in una circolare delle Entrate)

La Circolare del 4 maggio ricorda le novità introdotte sono volte a:

  • innalzare la soglia dei limiti di investimento nei PIR ordinari (comma 26);
  • escludere specifici vincoli per i PIR Alternativi (comma 27);
  • modificare la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei PIR Alternativi, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità (comma 912). 

Intanto è bene sottolineare che l’applicazione del regime fiscale PIR consente al titolare di fruire dell’esenzione dalla tassazione per i redditi finanziari derivanti dagli investimenti inseriti nel piano, a condizione che questi ultimi siano detenuti per almeno cinque anni 

Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare:

  • specifici limiti quantitativi di investimento  
  • determinate caratteristiche, riguardanti natura e tipologia delle attività oggetto di investimento, 
  • specifici vincoli di composizione con quota obbligatoria e soglie massime di concentrazione e liquidità

La Circolare in oggetto fornisce chiarimenti in merito alle modifiche apportate alla disciplina dei piani rinviando nel caso ai precedenti documenti.

Credito di imposta dei PIR: le novità 2022 spiegate dalle Entrate

Secondo le vecchie regole, per i PIR Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 i contribuenti potevano fruire di un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che:

  • gli investimenti siano detenuti per almeno  5 anni 
  • e il credito d’imposta non sia superiore al  20% delle somme investite negli strumenti. 

La recente novità normativa ha previsto nuove regole per il credito d’imposta per gli investimenti qualificati effettuati nel 2022, rimodulando:

  • l’ammontare del credito 
  • il termine di utilizzo del credito 

Il credito d’imposta previsto in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022:

  • è pari al 10% dell’ammontare degli investimenti in strumenti finanziari qualificati risultanti alla data di realizzo della minusvalenza 
  • e va utilizzato in quindici anni, in quote di pari importo.

Sulla base delle modifiche, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di credito spettante, andranno considerate:

  • le somme investite negli strumenti finanziari qualificati nel corso del 2021, 
  • le somme investite negli anni successivi risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.
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