Archiviazione sostitutiva

Pagamento bollo e tenuta libri contabili: l’Agenzia fa nascere dubbi

Con Risposta a interpello n 346 del 17 maggio l'Agenzia delle Entrate affronta nuovamente il tema dei libri sociali.

In particolare, l'agenzia ritiene che la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per i registri e libri contabili tenuti in modalità informatica, debba essere ricondotta nell'ambito di applicazione della previsione recata dall'articolo 6 del DM del 17 giugno 2014. 

La società istante fa presente che il decreto legge n. 34 del 2019 ha esteso a tutti libri e registri contabili tenuti in forma elettronica la deroga dell'obbligo di stampa, originariamente adottata solo per alcuni registri IVA e specifica che il definitivo superamento dell'obbligo di stampa di tutti i libri e registri contabili non è stato accompagnato dall'adozione di una disciplina specifica in merito alle modalità di assolvimento della imposta di bollo.

Pertanto, chiede di conoscere le modalità di assolvimento dell'imposta  di bollo per i libri e registri contabili (libro giornale) tenuti con sistemi informatici.

L'Agenzia riepiloga che l'articolo 12-octies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. "Decreto Crescita") ha introdotto una novità in tema di registri contabili.

A seguito della modifica operata il comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto legge n. 357 del 1994, prevede che «In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza».

L'Agenzia nell'interpello in commento non fa riferimento a quanto sostenuto nella risposta all'interpello n.236 del 9 aprile  dove veniva affermato che tenuta e conservazione dei registri sono adempimenti distinti , e che la norma contenuta nell’art. 7 c. 4 quater dl 357/1994 come modificata dall’art. 12-octies del  d.l. 34/2019 convertito dalla l. 58/2019  ha modificato la tenuta ma non le regole della conservazione. Si legga in proposito l'articolo  Stampa registri o conservazione sostitutiva entro il 10 giugno 2021, al quale per prudenza si consiglia di attenersi in mancanza di chiarimenti un po' piu' "chiari".

Invece, con riferimento all'imposta di bollo, si fa presente che l'obbligo di assolvere l'imposta relativamente alle scritture contabili, è disciplinato dall'articolo 16 lettera a) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che stabilisce che scontano l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per ogni cento pagine o frazione di cento pagine, i «repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile». 

In linea generale, quindi, è dovuta l'imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all'art. 2214 del c.c.

Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo occorre distinguere:

  • se i predetti registri contabili e i libri sociali siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo
  • ovvero siano tenuti in modalità informatica. 

Nel primo caso, infatti, l'imposta di bollo è dovuta:

  • ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro, 
  • oppure 32 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale vidimazione, 

prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine è alternativamente assolta: 

  • mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; 
  • mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 458T denominato "Imposta di bollo su libri e registri – all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72" 

Nel secondo caso, come nella fattispecie in esame, ossia per i libri tenuti in modalità informatica, occorre far riferimento al DM 17 giugno 2014 il cui articolo 6 ha previsto nuove modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari. 

In particolare, il comma 1 del citato articolo 6 prevede che «L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica».

Per "documenti informatici fiscalmente rilevanti", ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo nei modi previsti dal citato decreto ministeriale, devono intendersi:

  • i libri e registri di cui all'articolo 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 
  • e le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, n. 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R..

L'imposta è corrisposta mediante versamento con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo "2501" denominato " imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014"

inoltre il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio .

L'imposta sui libri e sui registri tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse

L'agenzia ritiene che in risposta a quesito posto dalla società istante la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per i registri e libri contabili tenuti in modalità informatica, come nella fattispecie in esame, debba essere ricondotta nell'ambito di applicazione della previsione recata dall'articolo 6 del DM del 17 giugno 2014 come sopra specificato. 

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