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Obbligo formativo revisori legali 2017-2019 entro il 30 aprile 2022

Attenzione alle scadenze per gli obblighi formativi dei revisori legali. Una nuova circolare della Ragioneria Generale dello Stato pubblicata il 17 gennaio 2022 (Circolare 3/2022) dispone che la piattaforma della formazione sarà accessibile ai revisori legali dei conti tenuti a regolarizzare il debito formativo degli anni 2017, 2018 e 2019 fino e non oltre alla data del 16 febbraio 2022. 

La scadenza è stata ulteriormente prorogata dal decreto Milleproroghe al 30 aprile 2022

Andiamo con ordine. 

Per il triennio formativo 2017-2019 il termine per conseguire tutti i crediti formativi necessari era stato prorogato dal 17 gennaio al 16 febbraio 2022, così come previsto nel regolamento DM 8 luglio 2021 n.135 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 237 del 4 ottobre 2021). 

La motivazione della proroga era il periodo di novanta giorni concesso dalla norma, si è preso atto delle frequenti interruzioni che hanno interessato la funzionalità della piattaforma dedicata; tali interruzioni, dovute a motivi tecnici nella maggior parte dei casi non prevedibili, potrebbero aver ridotto, nei fatti, il periodo di novanta giorni previsto dalla disposizione regolamentare richiamata. Di conseguenza, ai fini di una corretta applicazione della norma, si ritiene opportuno comunicare agli iscritti che avessero patito le interruzioni dovute a cause di forza maggiore che hanno interessato la piattaforma, che non sarà presa a riferimento quale data  dell’accertamento previsto dall’articolo 11 del più volte citato D.M. n. 135 del 2021 la data del 18 gennaio 2022, ma una data più congrua che tiene conto dei giorni di inattività della piattaforma stessa. Una ricognizione ragionevolmente accurata delle interruzioni intervenute dalla data del 19 ottobre 2021 evidenzia un periodo di inattività complessivamente quantificabile in 30 giornate. La corretta attuazione della disposizione di cui all’articolo 14 del regolamento, nonché le obiettive ragioni di tutela degli iscritti al registro della revisione cui le disposizioni concedono la possibilità di recuperare il debito formativo pregresso, richiedono che nel computo di tale complessivo periodo si tenga conto di tali situazioni, nonché delle ragioni di tutela dei revisori sopra esposte. Pertanto, si comunica che la posizione degli iscritti riguardo al debito formativo pregresso degli anni 2017, 2018 e 2019 sarà valutata alla data del 17 febbraio 2022.  Tale data è stata ulteriormente spostata dal decreto Milleproroghe al 30 aprile 2022.

Si ricorda che per il periodo formativo 2020-2022, il termine per conseguire la formazione è il 31 dicembre 2022 così come previsto dal Decreto Milleproroghe (DL 183/2020).

Periodo formativo

Termine

2017-2019

17 gennaio 2022

16 febbraio 2022
spostato al
30 aprile 2022

2020-2022

31 dicembre 2022

Com'è noto ormai, secondo il D. Lsg 39/2010 (art. 5) gli iscritti nel registro dei revisori devono:

  1. conseguire almeno 20 crediti formativi in ciascun anno di cui:
    1.  10 crediti nel gruppo A, cioè in materie caratterizzanti la professione della revisione legale cioè:Gestione del rischio e controllo interno, Disciplina della revisione legale, Principi di revisione nazionali e internazionali, Deontologia professionale e indipendenza e Tecnica professionale della revisione
    2. 10 crediti nel gruppo B oppure C
  2. cumulare almeno 60 crediti formativi in un triennio

 Ricordiamo che dal 19 ottobre 2021 è entrato in vigore il regolamento contenuto nel DM 8 luglio n 135/2021 pubblicato in GU n 237 del 4 ottobre con le regole per il Ministero delle Finanze da seguire in caso di violazioni da parte dei revisori legali di quanto previsto dal DLgs n 39/2010.

In particolare, il MEF applica le sanzioni amministrative di cui all'art 24 del DLgs n 39 ai sensi dell'art 21 comma 1 lettera f) dello stesso decreto in relazione alle seguenti violazioni:

  1. mancato assolvimento dell'obbligo formativo
  2. inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera b) del decreto legislativo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi; 
  3. dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio. In tale caso le sanzioni si applicano nei confronti del revisore legale o della società di revisione presso cui il tirocinio è svolto e, in quanto applicabili, del tirocinante; 
  4. violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo, come esplicati dal Codice dei principi di deontologia professionale, nonché dei principi di revisione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, e dagli altri atti integrativi dei predetti principi, adottati ai sensi del Capo IV del decreto legislativo; 
  5. mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione di cui all'articolo 20, commi 16 e 17, del decreto legislativo, contenente la descrizione degli esiti del controllo di qualità e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione, entro il termine in essa specificato; 
  6. mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo; in tal caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 24, comma 1, lettera b); 
  7. mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo.

Il regolamento precisa che il Mef accerta la violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza.

L'accertamento della violazione si perfeziona con la redazione del verbale di accertamento e dalla data di redazione decorrono i termini per la contestazione da parte dei revisori di quanto contestato.

Il procedimento sanzionatorio è disposto con una lettera di contestazione degli addebiti entro il termine di 180 giorni dall'accertamento o 360 giorni in caso di residenza all'estero del soggetto interessato. La lettera contiene:

  • il riferimento all'attività di vigilanza svolta e alla documentazione acquisita dalla quale sia emersa la violazione, 
  • la descrizione della violazione riscontrata, 
  • l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie,
  • la comunicazione della data prevista di conclusione del procedimento, fatti salvi i casi di sospensione dei termini di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 o specificati dal presente regolamento
  • e indica la facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti, assegnando loro un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di ricezione della lettera di contestazione, per la presentazione di proprie deduzioni.  
Allegati: