Adempimenti Iva

Legge antispreco: il trattamento IVA delle cessioni gratuite dei beni

L'agenzia delle Entrate con Consulenza Giuridica n 8 del 22 giugno 2021 risponde in merito alla legge antispreco, in particolare in merito alle disposizioni vigenti in materia di cessione gratuita dei beni merce, recate dall'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 cosiddetta "Legge antispreco" .

Una associazione istante ha domandato:

1) come vada interpretata la locuzione, utilizzata con riferimento a numerose categorie di prodotti, 

  1. "non più commercializzati 
  2. o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo 
  3. o per altri motivi similari"

2) se tale disposizione, rendendo inoperante la presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 e quindi escludendo dall'ambito di applicazione dell'IVA le predette cessioni gratuite, consenta di mantenere il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti dei prodotti oggetto delle stesse.

L'agenzia replica che In virtù sia del tenore letterale della norma sia di un'interpretazione sistematica della normativa e della prassi in materia:

  • ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della Legge n. 166, il requisito individuato per le categorie di beni di cui alle lettere d), d-bis) e d-ter), ossia la presenza di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi dei prodotti tali da non modificarne l'idoneità all'utilizzo o altri motivi similari, non si riferisca alla locuzione «non più commercializzati», ma solo all'espressione « non idonei alla commercializzazione»,
  • per quanto concerne gli «altri motivi similari» ammessi al beneficio, l'agenzia ritiene che questi debbano riguardare circostanze oggettive, legate alle caratteristiche del prodotto, e quindi riscontrabili. Trattandosi di una disciplina agevolativa che deroga agli ordinari principi di applicazione dell'IVA, non sia possibile effettuarne un'interpretazione estensiva.

Possono, pertanto, considerarsi ricompresi nell'ambito applicativo dell'articolo 16, comma 1, lettere d), d-bis) e d-ter) i beni ivi indicati, a condizione che : 

  • siano ceduti gratuitamente ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b); 
  • siano ancora astrattamente idonei all'utilizzo
  • non siano più commercializzati, ossia non siano più presenti nei canali distributivi, avendo esaurito il loro ciclo di vita commerciale ed avendo subito una rilevante riduzione di valore economico, tale da non renderne comunque più conveniente la vendita (ad esempio, beni rimasti pressoché privi di valore commerciale e ritirati dal circuito di vendita in quanto obsoleti, per tecnologia o per design) o comunque non più rispondenti alle esigenze di mercato; 
  • oppure non siano più idonei alla commercializzazione a causa di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi del prodotto o del suo imballaggio o di altri motivi simili, legati alle caratteristiche intrinseche del bene stesso, che ne alterano in modo rilevante il valore economico. 

In ogni caso, si tratta quindi di beni che, se non fossero oggetto di donazione, sarebbero destinati ad essere distrutti o a costituire un rifiuto o scarto. 

Infine, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in commento, è necessario che vengano effettuati gli adempimenti procedurali previsti dal comma 3 del medesimo articolo. 

Per quanto riguarda il secondo quesito posto dalla associazone istante, inerente il diritto alla detrazione dell'IVA assolta dall'impresa donante per l'acquisto o la produzione dei beni ceduti, l'articolo 16, comma 1, della Legge n. 166 specificando che non opera la presunzione di cessione recata dall'articolo 1 del d.P.R. n. 441, equipara la cessione gratuita dei beni in questione alla loro distruzione

In tali casi, dunque, la cessione gratuita dei beni sopra indicati non è soggetta a IVA. Ne consegue che il donante conserva il diritto alla detrazione dell'imposta assolta all'atto dell'acquisto o dell'importazione delle merci o delle materie prime per i quali è stata cambiata la destinazione. 

Tale effetto si produce, ovviamente, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti specificatamente previsti dall'articolo 16 della Legge n. 166. 

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