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Cooperativa a proprietà indivisa: quando spetta il superbonus

L'agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n 486 del 19 luglio 2021 chiarisce che una cooperativa a proprietà indivisa che intende effettuare dei lavori di isolamento termico e sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale sulle parti comuni alle singole unità del complesso immobiliare di cui è proprietaria (articolo 119 del Dl n. 34/2020), potrà applicare:

  • il Superbonus limitatamente alle abitazioni
  • il bonus ristrutturazioni sui fabbricati commerciali.

La cooperativa istante, a "proprietà indivisa" in quanto unica ed esclusiva titolare del diritto di proprietà sugli immobili sociali, riferisce di essere proprietaria di complessive 47 unità immobiliari, di cui:

  • 34 a destinazione abitativa, 
  • 9 a destinazione commerciale 
  • 4 ad uso ufficio. 

L'attribuzione in godimento di tali immobili costituisce la modalità di attuazione dell'oggetto sociale e ciò si concretizza, per le unità immobiliari residenziali, stipulando con i singoli soci dei contratti di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, mentre le unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo vengono locate, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia ai soci che a soggetti terzi.

In merito ai lavori di isolamento termico e sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale sulle parti comuni alle singole unità, l'agenzia chiarisce che nella circolare n. 24/E del 2020, nel paragrafo relativo all'ambito soggettivo, è stato precisato che sono destinatari dell'agevolazione, tra gli altri, le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma 9, lettera d), dell'articolo 119 del decreto rilancio). 

L'applicazione delle disposizioni normative presuppone l'esistenza di due requisiti: 

a) soggettivo, essendo le stesse riservate, alle Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio; 

b) oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà delle predette cooperative assegnati in godimento ai propri soci.

Nel caso di specie, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per fruire delle agevolazioni in esame, si evidenzia che, con riferimento al complesso immobiliare descritto il Superbonus spetta alla cooperativa istante sia con riferimento alle spese sostenute per i lavori trainanti che per gli interventi trainati realizzati sulle unità immobiliari assegnate ai soci. 

Diversamente, il Superbonus non si applica alle spese relative ad interventi sulle unità immobiliari a destinazione commerciale, visto che, come chiarito dalla circolare n. 24 /E del 2020, tale detrazione riguarda interventi eseguiti su immobili residenziali. 

Con riferimento alle unità immobiliari a destinazione commerciale, l'agenzia specifica che l'istante potrà usufruire della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui al citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla citata norma. 

In sintesi, l'agenzia ritiene che, al sussistere dei presupposti e requisiti delle norme agevolative in esame, al caso di specie possa applicarsi: 

  • per le unità immobiliari a destinazione abitativa assegnate ai soci, l'agevolazione prevista dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nella misura del 110 per cento, nel rispetto del limite massimo di spesa determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo 119, 
  • per unità immobiliari a destinazione diversa da quella residenziale oggetto di locazione a terzi e ai soci, la detrazione nella misura del 65 per cento di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nel limite di spesa o di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento di efficienza energetica realizzato.
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