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Autodichiarazione aiuti di stato: la data di maturazione per il bonus locazioni

In data 17 novembre le Entrate hanno pubblicato una serie di chiarimenti sull'autodichiarazione aiuti di stato in scadenza il prossimo 30 novembre.

In particolare, in merito al bonus locazioni, un contribuente chiedeva conferma del fatto che per “data di maturazione” dell'aiuto si intenda la data del sostenimento delle spese che danno diritto al credito o la data di competenza del canone pagato. 

Il contribunete ricordava nel suo quesito che la decisione della Commissione europea, che ha autorizzato il regime ombrello, ha individuato i criteri per determinare il momento in cui l’aiuto è messo a disposizione del soggetto beneficiario in quanto è funzionale all’individuazione dei massimali, rispettivamente, della Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo applicabile a ciascun aiuto oggetto del regime ombrello.

Le Entrate, con una faq pubblicata il 17.11 appunto, specificano che per determinare il momento in cui l’aiuto è messo a disposizione del soggetto beneficiario ai fini dell’autodichiarazione aiuti di stato, occorre innanzitutto fare riferimento:

  • alla data in cui il canone sottostante l’aiuto è stato pagato a prescindere se lo stesso faccia riferimento ai mesi 2020 (come riportato nell'esempio e tenuto conto del massimale a 1.800.000) 
  • o, in alternativa, ad uno degli altri momenti indicati nelle istruzioni ed, in particolare, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi purché antecedente al 30 giugno 2022 in ipotesi di crediti maturati e non utilizzati entro tale data ovvero alla data di presentazione del modello F24 contenente l’utilizzo.

Le Entrate ricordano che, l’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce un credito d’imposta commisurato all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, ovvero dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.

Il comma 6 del richiamato articolo 28, cui fanno rinvio anche le altre norme agevolative del medesimo tipo, prevede che il credito d'imposta «(…) è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni (…)».

Nella circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 è stato precisato che «è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. Si pensi ad esempio, al caso in cui il canone relativo al mese di aprile sia stato pagato a maggio; in tale ipotesi, il credito – fermi restando gli ulteriori requisiti – risulta fruibile successivamente al pagamento» ed inoltre che «Diversamente, nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito; resta ferma tuttavia la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone».

Ad esempio, il 20 maggio 2022 un’impresa paga il canone di aprile 2020, per quanto sopra detto, in assenza di un espresso limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito – in ipotesi diverse dalla cessione – si ritiene che il credito riferito ai canoni del 2020, che si considera ad esistenza a seguito del pagamento dei medesimi canoni nel 2022, potrà essere utilizzato anche successivamente alla data del 30.06.2022, termine indicato nel TF.

Relativamente ai crediti d’imposta, si fornisce un criterio che individua quattro momenti per la concessione dell’aiuto:

  • data di presentazione della dichiarazione dei redditi purché antecedente al 30 giugno 2022;
  • data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:
    • o data della maturazione del credito;
    • o data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte dell’Agenzia delle entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
    • o data di presentazione del modello F24.

Concludendo, per determinare il momento in cui l’aiuto è messo a disposizione del soggetto beneficiario ai fini dell’autodichiarazione qui in esame, dunque, occorre innanzitutto fare riferimento alla data in cui il canone sottostante l’aiuto è stato pagato (20 maggio 2022), a prescindere se lo stesso faccia riferimento ai mesi 2020 (tenuto conto del massimale a 1.800.000) o, in alternativa, ad uno degli altri momenti indicati nelle istruzioni.